Art. 3
LEGGE 25 giugno 1956, n. 702
In vigore dal 7 ago 1956
Per l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a scontare i contributi straordinari di cui sopra, o a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.
Si applicano ai mutui suddetti le norme degli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - TAMBRONI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-06-25;702#art-3