Art. 3 · LEGGE 25 giugno 1956, n. 702

Art. 3

LEGGE 25 giugno 1956, n. 702

In vigore dal 7 ago 1956
Per l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a scontare i contributi straordinari di cui sopra, o a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati. Si applicano ai mutui suddetti le norme degli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - TAMBRONI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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