Art. 1
LEGGE 25 giugno 1956, n. 702
In vigore dal 7 ago 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.
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