Art. 1

Determinazione del contributo

In vigore dal 26 apr 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 25 giugno 1956, n. 702; Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26; Visto l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271; Visto l'articolo 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146; Visto l'articolo 19 della legge 7 agosto 1982, n. 526; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; Sentita la conferenza Statocittà ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati; Essendo decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica; Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è scaduto il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: . Determinazione del contributo 1. Il contributo previsto dall', comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in ogni caso a norma degli . 2. La richiesta di contributo da parte dei comuni, unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell'anno, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, è presentata al presidente della commissione di manutenzione territorialmente competente entro il 15 aprile dell'anno successivo. Della presentazione della richiesta è data immediata notizia al presidente della corte di appello. 3. La richiesta di cui al comma 2 è trasmessa al Ministero entro trenta giorni dalla presentazione e, comunque, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, unitamente al parere formulato dalle commissioni medesime. Copia della richiesta è trasmessa al presidente della corte di appello.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-04;187#art-1

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