Art. 2 bis

Determinazione dell'importo complessivo del contributo

In vigore dal 26 apr 2014
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo di cui all', comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario. 2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-04;187#art-2-bis

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