Art. 2

Procedimento

In vigore dal 26 apr 2014
1. Il contributo di cui all' è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre. 2. La rata in acconto è erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso. 3. La rata a saldo è determinata tenendo presenti le spese di cui all' della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione. 4. Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all' non può superare quello indicato nel decreto di cui all', comma 1. 5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune è stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo è corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio è stato funzionante. 6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi può autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-04;187#art-2

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Procedimento (Art. 2 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo