Art. 3

Commissioni di manutenzione

In vigore dal 28 ago 2015
1. Sono istituite in ogni circondario le commissioni di manutenzione composte dai capi degli uffici, dal funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal più anziano in ruolo, nonché dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. Alle riunioni possono essere invitati anche rappresentanti degli enti locali interessati. 2. Le commissioni di manutenzione sono presiedute dal presidente della corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. 3. Il parere sulle richieste di contributo formulate dai comuni ai sensi dell', comma 2, è espresso dalle commissioni di manutenzione ogni anno ed è immediatamente inoltrato al Ministero di grazia e giustizia entro il successivo 15 maggio. 4. Il parere previsto al comma 3 è espresso dal presidente della corte d'appello se la commissione di manutenzione non provvede nei termini.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le Commissioni di manutenzione di cui al presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-04;187#art-3

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