Art. 5
Entrata in vigore
In vigore dal 17 ago 1998
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Con siglio
dei Ministri
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Napolitano, Ministro del l'interno
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della pro grammazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 20
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-04;187#art-5