Art. 1

LEGGE 15 febbraio 1957, n. 26

In vigore dal 27 giu 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 è stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi integrativi a favore dei Comuni che, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702, siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari. Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985. (1) (2)
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