DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 87·7 aprile 2016
Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009.
Vigente dal 2 gennaio 2026 36 articoli 2 vigenze storicizzate
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capo IDisposizioni generali
Art. 1O g g e t t oArt. 2Definizionicapo IIOrganizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati
sezione IOrganizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale
Art. 3Organizzazione e funzionamento della banca dati e misure di sicurezzaArt. 4Organizzazione e funzionamento del laboratorio centrale e misure di sicurezzasezione IIModalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA
Art. 5Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della leggeArt. 6Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificatiArt. 14Ambito di applicazioneArt. 15Finalità del trattamentoArt. 16Verifica della qualità dei dati trasmessi o ricevutiArt. 17Log delle operazioniArt. 18Vigilanza e controlloArt. 24Tempi di conservazione dei campioni biologiciArt. 25Tempi di conservazione dei profili del DNAsezione IIIModalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale
Art. 7Alimentazione della banca datiArt. 8Laboratorio centralesezione IVModalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale
Art. 9Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla banca datiArt. 10Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanzacapo IIIDisposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera
sezione IScambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera
Art. 11Punto di contatto nazionaleArt. 12Trasmissione dei profili del DNA da parte dell'Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffrontoArt. 13Trasmissione dei profili del DNA da parte degli Stati esteri verso l'Italia, a seguito di consultazione e raffrontocapo IVTecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA
sezione ITecniche e modalità di analisi dei campioni biologici
Art. 19Estrazione del DNAArt. 20Preparazione del campione con sistemi robotizzatiArt. 21Quantificazione del DNAArt. 22Amplificazione del DNAArt. 23Lettura ed interpretazione del profilo di DNAcapo VAttribuzioni del responsabile della banca dati e del laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addetto
Art. 26Attribuzioni del responsabile della banca datiArt. 27Attribuzioni del responsabile del laboratorio centralecapo VIModalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita
Art. 28Attività del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita per garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale e dei laboratori che lo alimentanocapo VIICancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici
Art. 29Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della leggeArt. 30Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della leggeArt. 31Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 3, della leggeArt. 32Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della leggecapo VIIIDisposizioni finali
Art. 33Diritti dell'interessatoArt. 34Dotazioni del personale della banca datiArt. 35Disciplina transitoriaArt. 36Copertura finanziariaRichiamato da 1 norma
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