Sez. IV
Art. 9
Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla banca dati
In vigore dal 10 giu 2016
1. Il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia e la banca dati ha la facoltà di procedere ad una consultazione tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA.
2. La consultazione può essere effettuata a livello nazionale, solo caso per caso ai sensi dell', lettera k), della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI, e l'esito del raffronto comunicato per via automatizzata ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della banca dati. Dell'esito del raffronto, per i casi di denuncia di scomparsa formulata ai sensi della legge n. 203 del 2012, sentita l'autorità giudiziaria, è data comunicazione al prefetto competente per l'informazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
3. In caso di una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso ed i profili del DNA registrati nella banca dati, si applicano le disposizioni dell', commi 6, 7, 8 e 9.
4. Le richieste di consultazione e le risposte automatizzate effettuate tramite il portale della banca dati devono contenere per le forze di polizia le seguenti informazioni richieste dal portale della banca dati:
a) il riferimento normativo del reato per la motivazione;
b) l'identificazione dell'ufficio richiedente e dell'operatore;
c) la denominazione dell'ufficio e l'identificativo dell'Autorità giudiziaria, il numero del procedimento penale e l'anno di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-9