Sez. III
Art. 7
Alimentazione della banca dati
In vigore dal 10 giu 2016
1. La banca dati è alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria incaricati del trattamento dei dati personali specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia e il laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA e del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. Fatto salvo quanto disposto dagli , comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 2, l'ulteriore trattamento dei dati è consentito al predetto personale esclusivamente per finalità di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal laboratorio. Al predetto personale e al personale in servizio presso la banca dati è vietato l'accesso al sistema AFIS.
2. La decodifica del codice prelievo è effettuata da personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS, specificamente abilitato alla predetta operazione, con modalità che consentano la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS è vietato l'accesso ai LIMS dei laboratori, nonché alla banca dati.
3. La decodifica del codice reperto biologico è effettuata esclusivamente da personale, in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia, che ha inserito il profilo del DNA in banca dati.
Al predetto personale è vietato l'accesso al sistema AFIS. Qualora si tratti di cadaveri, resti cadaverici, consanguinei della persona scomparsa l'attività di decodifica può essere svolta per la riconducibilità dei predetti cadaveri e resti cadaverici a persona scomparsa solo a fini identificativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-7