Sez. II

Art. 18

Vigilanza e controllo

In vigore dal 10 giu 2016
1. Il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali di cui al presente capo è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, anche su segnalazione dell'interessato. Le risultanze dell'attività di controllo sono conservate per diciotto mesi e cancellate alla scadenza. 2. Le autorità responsabili delle registrazioni di cui all' effettuano controlli per verificare la legittimità delle operazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-18

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