Capo V

Art. 27

Attribuzioni del responsabile del laboratorio centrale

In vigore dal 10 giu 2016
1. Titolare del trattamento del laboratorio centrale ai sensi dell' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 2. Responsabile del laboratorio centrale e del trattamento dati ai sensi dell' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è il Direttore dell'ufficio del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, che esercita le funzioni di responsabile del trattamento dati senza facoltà di delega. 3. Il responsabile del laboratorio centrale assicura l'organizzazione ed il funzionamento del laboratorio centrale; identifica i metodi accreditati e le procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA, nonché le procedure adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; individua l'amministratore di sistema; individua i corsi di formazione specifici per il personale del laboratorio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; predispone il piano della sicurezza ed il manuale della qualità del laboratorio. 4. Il responsabile del laboratorio centrale è responsabile della valutazione dei rischi sul lavoro, direttamente o tramite individuazione di una figura professionale idonea alla valutazione, nonché della gestione del personale assegnato.
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