Capo VII
Art. 29
Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge
In vigore dal 10 giu 2016
1. La cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all', comma 1, della legge, avviene con le modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell', commi 2 e 3.
3. L'operatore di polizia giudiziaria in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, specificamente abilitato, provvede all'abbinamento dei dati anagrafici e del CUI con il codice prelievo e comunica, per via telematica, al laboratorio centrale il codice prelievo, per la cancellazione del profilo del DNA.
4. Il personale in servizio presso il Laboratorio centrale, specificamente abilitato, successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, provvede alla cancellazione del profilo del DNA presente nella banca dati ed alla distruzione dei campioni biologici. Delle operazioni è redatto verbale. Il codice prelievo viene comunicato al sistema AFIS al fine di consentire l'aggiornamento del dato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-29