DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 442·18 marzo 1949
Disciplina della fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Vigente dal 31 ottobre 1994 7 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica
Art. 2La Commissione per gli acquisti istituita presso la Direzione generale della pubblica sicu
Art. 3Con decreto del Ministro per l'interno possono essere istituiti magazzini per la custodia
Art. 4A ciascun magazzino e al centro recuperi è preposto un consegnatario da nominarsi con decr
Art. 5Per ogni sede di magazzino può essere istituita, con decreto Ministeriale, una Commissione
Art. 6Sono poste a carico del fornitore le spese per la sorveglianza e per i sopralluoghi che si
Art. 7Sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930