Art. 7
In vigore dal 13 ago 1949
Sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1329, che siano in contrasto con quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 29. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-18;442#art-7