Art. 6

In vigore dal 13 ago 1949
Sono poste a carico del fornitore le spese per la sorveglianza e per i sopralluoghi che si renderanno necessari nel corso delle lavorazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-18;442#art-6

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