Art. 1

In vigore dal 13 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti a sezioni riunite; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro Decreta: . Alla, fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvede il Ministero dell'interno, a seconda dei bisogni, giusta le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sentita la commissione per gli acquisti prevista dall'articolo seguente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-18;442#art-1

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