Art. 5
In vigore dal 13 ago 1949
Per ogni sede di magazzino può essere istituita, con decreto Ministeriale, una Commissione di collaudo per la fornitura dei materiali di cui all', composta di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore all'8°, che la presiede, di un esperto da scegliere tra, i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del magazzino, il quale funzionerà inoltre da segretario.
Per determinate forniture può essere provveduto al relativo collaudo mediante Commissioni speciali, da nominarsi con decreto Ministeriale.
Contro i provvedimenti delle Commissioni di collaudo è ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che provvede sentita la Commissione per gli acquisti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-18;442#art-5