Art. 3
In vigore dal 13 ago 1949
Con decreto del Ministro per l'interno possono essere istituiti magazzini per la custodia e la conservazione dei materiali di cui al presente decreto.
Con la stessa procedura sarà istituito un centro recuperi per la raccolta, utilizzazione ed alienazione dei materiali suddetti che siano fuori uso.
Tanto i magazzini che il centro recuperi sono sottoposti al riscontro della Corte dei conti, a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-18;442#art-3