DECRETO LEGISLATIVO·n. 90·12 maggio 2016
Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Vigente dal 28 febbraio 2023 14 articoli 9 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato
Art. 2Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative
Art. 3Revisione delle appendici e degli allegati del Bilancio dello Stato
Art. 4Programmazione delle risorse finanziarie e accordi tra Ministeri
Art. 5Variazioni e flessibilità di bilancio
Art. 6Entrate finalizzate per legge
Art. 7Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria
Art. 8Sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato
Art. 9Bilancio di genere
Art. 10Abrogazione e modificazione di norme
Art. 11Copertura finanziaria
Art. 7 bisRicognizione delle gestioni delle amministrazioni statali presso la tesoreria dello Stato ovvero presso il sistema bancario o postale
Art. 11 bisApertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta
Art. 7 terFondi scorta
Aggiornamenti recenti
- 10 marzo 2023· modifica
, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 7, comma 5) la modifica dell'art. 11-bis, comma 2.
- 10 marzo 2023· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n. 303).
- 5 ottobre 2019· modifica
, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) la modifica dell'art. 7, comma 2.
- 5 ottobre 2019· introduzione
ha disposto (con l'art. 6, comma 3) l'introduzione dell'art. 7-bis.