Capo IV

Art. 12

Fondo scorta

In vigore dal 14 dic 2022
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di cassa degli enti, dei distaccamenti e dei reparti, all'inizio dell'anno finanziario il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera attribuisce la dotazione dei fondi scorta di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 721, stanziata sullo stato di previsione della spesa del centro di responsabilità amministrativa «Capitanerie di porto» del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 2. Alla gestione delle assegnazioni di cui al comma 1 si applicano le norme quadro sulla gestione del fondo scorta di cui articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonché, ove compatibili, le disposizioni relative alla tenuta del fondo scorta vigenti presso l'Amministrazione della Difesa.
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Fondo scorta (Art. 12 Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.) — Testo vigente | Portale Normativo