Capo III

Art. 7

Custodia dei valori

In vigore dal 14 dic 2022
1. Per la custodia del denaro, dei titoli di credito e degli oggetti di valore, ciascun ente è provvisto di una cassaforte munita di due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute separatamente dal funzionario delegato e dal fiduciario di cassa. 2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono conservate dal titolare o da un suo delegato. 3. Il capo del servizio amministrativo propone le misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare del comando, che è responsabile di ogni evento imputabile a difetto dell'organizzazione di sicurezza. 4. In cassa non sono tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessità dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto, senza limiti di valore. 5. Gli agenti che hanno la responsabilità della cassa ai sensi del presente regolamento rispondono della gestione dei fondi depositati sul conto corrente postale o bancario. La traenza avviene a firma congiunta degli agenti responsabili. 6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati.
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