Capo II
Art. 6
Organi della gestione amministrativa e competenze
In vigore dal 14 dic 2022
Organi della gestione amministrativa
e competenze
1. La gestione amministrativa dell'ente è curata da un servizio amministrativo logistico, alla cui direzione è preposto un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, che assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
a) gestione finanziaria;
b) gestione negoziale;
c) gestione patrimoniale.
2. Gli organi della gestione amministrativa sono:
a) il capo del servizio amministrativo;
b) il capo della gestione finanziaria;
c) l'addetto al riscontro contabile;
d) il fiduciario di cassa;
e) gli incaricati della gestione;
f) il capo della gestione negoziale;
g) il capo della gestione patrimoniale;
h) l'ufficiale rogante;
i) il consegnatario del materiale.
3. Il capo del servizio amministrativo è preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'ente e, secondo le direttive del comandante:
a) predispone gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;
b) adotta gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio e con l'amministrazione e l'utilizzo dei materiali;
c) è responsabile della cassa;
d) controlla e coordina la gestione logistica.
4. II capo della gestione finanziaria:
a) cura gli adempimenti connessi al riscontro contabile a favore dei creditori dei documenti di spesa, che compila e sottoscrive;
b) verifica il registro delle aperture di credito e predispone la rendicontazione sulla base dei documenti giustificativi e delle evidenze informatiche.
5. L'addetto al riscontro contabile cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alla liquidazione a favore dei creditori. A tal fine, compila e sottoscrive i documenti di spesa, dei quali risponde ai fini della regolarità.
6. II fiduciario di cassa è un ufficiale o un sottufficiale del ruolo marescialli o un impiegato civile appartenente almeno alla seconda area, fascia retributiva F4. Può essere coadiuvato da uno o più aiutanti, e:
a) espleta le funzioni attribuite al cassiere dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 ed è il depositario del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi in cassa;
b) cura la documentazione cronologica della contabilità informatica e la sua conservazione nel tempo;
c) provvede alle riscossioni e ai pagamenti, è corresponsabile di cassa e dipende dal capo della gestione finanziaria.
7. Gli incaricati della gestione del denaro presso i distaccamenti e i reparti rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilità dell'organismo, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
8. Il capo della gestione negoziale espleta le attività concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti negoziali e il loro perfezionamento.
9. Il capo della gestione patrimoniale:
a) cura le attività concernenti la gestione dei materiali e, in particolare, il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento e il fuori uso;
b) predispone i provvedimenti occorrenti all'espletamento delle attività di cui alla lettera a) e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili e alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta;
c) unitamente ai consegnatari del materiale è responsabile, ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge attività di controllo;
d) dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni impartite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
10. L'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attività negoziale e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti.
11. Il consegnatario del materiale è un impiegato civile o un sottufficiale del ruolo marescialli o sergenti, può essere coadiuvato da uno o più aiutanti e:
a) cura le scritture contabili e provvede alle attività esecutive di rifornimento, distribuzione e conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile;
b) risponde direttamente dei materiali conservati e per omessa vigilanza per quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione.
12. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante dell'ente, ad eccezione del capo servizio amministrativo che è nominato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
13. La carica di comandante dell'ente è incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo.
14. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo è sostituito dall'ufficiale dipendente più elevato in grado o con la maggiore anzianità di grado.
15. In caso di sostituzione, anche temporanea, del funzionario delegato o del fiduciario di cassa, si procede alla chiusura di cassa e al passaggio di gestione mediante processo verbale, secondo le modalità stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-05;181#art-6