Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2022
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «ente»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che riceve aperture di credito, ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali, rende il conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile ed è sede del dirigente responsabile degli acquisti; b) «distaccamento»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali e che dipende, per la somministrazione dei fondi e per la resa della relativa contabilità, da un ente che inserisce tale contabilità nel proprio rendiconto; c) «reparto»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei materiali e che può avere la gestione di fondi di bilancio nell'ambito dell'attività amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende.
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urn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-05;181#art-2

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