Capo II

Art. 3

Funzioni del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

In vigore dal 14 dic 2022
1. Ai fini del presente regolamento, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita le funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare: a) individua gli obiettivi istituzionali da raggiungere e in relazione a questi coordina la pianificazione, la programmazione e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al centro di responsabilità amministrativa «Capitanerie di porto» e l'utilizzo dei fondi provenienti da altre amministrazioni, in relazione al rapporto di dipendenza funzionale o allo svolgimento degli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente; b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e assegna agli enti, ai distaccamenti e ai reparti le risorse per il perseguimento degli obiettivi; c) provvede al funzionamento delle strutture periferiche di cui all' e dispone le aperture di credito sui vari capitoli per i funzionari delegati, nei limiti delle assegnazioni loro concesse; d) vigila sulla tempestiva resa dei conti agli organi di controllo da parte degli enti; e) verifica, attraverso l'attività ispettiva, la corretta gestione del denaro e dei beni presso le strutture periferiche di cui all'; f) vigila sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici amministrativi da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente; g) definisce, nei limiti del presente regolamento, l'articolazione amministrativo-contabile, centrale e periferica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e indica le procedure e i criteri per le gestioni dei fondi e dei valori; h) promuove e resiste alle liti, nel corso delle quali può conciliare e transigere. 2. II Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera può delegare a un dirigente l'adozione dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1.
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