Capo V
Art. 16
Ispezioni
In vigore dal 14 dic 2022
1. L'attività ispettiva amministrativo-contabile interna agli enti è effettuata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Gli enti sottopongono i distaccamenti e i reparti che ricevono fondi alla verifica della cassa e della contabilità.
3. Le ispezioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono svolte con cadenza almeno triennale con possibilità di differimento di un anno nel caso di sopravvenute ispezioni straordinarie e di verifiche amministrativo-contabili del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Delle verifiche e delle ispezioni è redatto verbale conforme al modello stabilito con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-05;181#art-16