Capo IV
Art. 13
Fondi permanenti
In vigore dal 14 dic 2022
1. Per sopperire alle necessità urgenti dei distaccamenti e dei reparti, l'ente può assegnare ai rispettivi titolari apposito fondo permanente, ragguagliato alle necessità di due mesi, per la concessione di anticipi al personale, con esclusione delle spese di cui all'articolo 7-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonché per le spese urgenti.
2. I titolari degli organismi assegnatari dei fondi permanenti sono responsabili della regolarità della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore, entro cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre, delle somme ricevute e delle spese sostenute.
3. I distaccamenti e i reparti documentano il movimento del fondo permanente assegnato dall'ente mediante registrazioni sul libro di cassa, secondo le disposizioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
4. L'ente conserva in cassa, in sostituzione del denaro contante, le quietanze delle anticipazioni fatte e, verificata la regolarità delle spese e delle registrazioni di cui al comma 2, procede al reintegro delle anticipazioni.
Storico versioni
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