Art. 16 · Ispezioni
Capo V

Art. 16

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Ispezioni

In vigore dal 14 dic 2022
1. L'attività ispettiva amministrativo-contabile interna agli enti è effettuata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. Gli enti sottopongono i distaccamenti e i reparti che ricevono fondi alla verifica della cassa e della contabilità. 3. Le ispezioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono svolte con cadenza almeno triennale con possibilità di differimento di un anno nel caso di sopravvenute ispezioni straordinarie e di verifiche amministrativo-contabili del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Delle verifiche e delle ispezioni è redatto verbale conforme al modello stabilito con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
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