Art. 2

Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative

In vigore dal 14 giu 2016
Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative 1. All'articolo 25, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera e), le parole: «capitoli, eventualmente suddivisi» sono sostituite dalle seguenti: «unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise»; b) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;»; c) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli.»; d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte. 2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie.»; e) al comma 5, le parole: «tutti i capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,». 2. Dopo l'articolo 25, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente: «Art. 25-bis. (Introduzione delle azioni). - 1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni. 2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente. 3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche: a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4; b) specificano la finalità della spesa in termini di: 1) settori o aree omogenee di intervento; 2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 3) tipi di attività omogenee; 4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; 5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo. 4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione. 5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale. 6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato. 7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis. 8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6.». 3. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «Per la spesa si compone di due sezioni:» fino a: «corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale», sono sostituite dalle seguenti: «Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.». 5. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi conseguente alla revisione della struttura delle note integrative di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal presente articolo, il piano degli obiettivi continua a fare riferimento ai programmi di spesa e si adegua a quanto previsto dal comma 4 non oltre gli adempimenti relativi alla predisposizione del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 2018. 6. All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità riscontrate.». 7. All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;90#art-2

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