Art. 1
Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato
In vigore dal 14 giu 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante delega al Governo per emanare uno o più decreti per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l', comma 2, lettera c), della legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;
Visto l', comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell' della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell', comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sentita la Corte dei conti in data 16 marzo 2016 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di carattere finanziaria, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Revisione delle missioni, dei programmi
e della struttura del bilancio dello Stato
1. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «quali aggregati» fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: «I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni»;
b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.»;
d) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5.»;
e) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.»;
f) i commi 6 e 7 sono soppressi;
g) al comma 8, le parole: «comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, lettera b)»;
h) al comma 11, lettera b), primo periodo, le parole: «4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5» e il terzo, il quarto e il quinto periodo della medesima lettera b) sono soppressi;
i) al comma 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter;»;
l) al comma 11, la lettera e) è soppressa;
m) il comma 13 è soppresso;
n) al comma 17, primo periodo, le parole: «sono ripartite in capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite in unità elementari di bilancio»;
o) al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione.» sono inserite le seguenti: «Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.»;
p) al comma 17, l'ultimo periodo è soppresso;
q) il comma 18 è sostituito dal seguente: «18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.».
2. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «e copre» sono sostituite dalle seguenti: «ed è presentato al Parlamento con riferimento a».
3. All'articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di spesa di particolari entrate» sono sostituite dalle seguenti: « di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione».
4. All'articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
5. All'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio interessate».
6. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dei competenti capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;
b) al comma 3, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio».
7. All'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «ai capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio interessate».
8. All'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte» e le parole: «dei capitoli medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime unità elementari di bilancio».
9. All'articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
10. All'articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
11. All'articolo 36, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;90#art-1