Art. 10

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 ott 2018
1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, dopo l' è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta). - 1. Considerata la natura di necessità e urgenza delle spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato dotate di fondi scorta di cui all'articolo 7-ter al fine di garantire una programmatica e strutturata riconduzione in bilancio delle gestioni operanti su conti di tesoreria e di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, su richiesta delle stesse, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, può autorizzare, per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'apertura di un'unica contabilità speciale per ciascun Ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'amministrazione, o da una quota parte delle stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio. La predetta richiesta è inviata almeno trenta giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle predette gestioni, le spese relative alle predette esigenze sono gestite unicamente con le modalità di cui all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con conseguente chiusura della contabilità speciale e versamento delle disponibilità eventualmente residue all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di definire anticipatamente il sistema di gestione più efficace, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le connesse responsabilità in regime di contabilità ordinaria, le amministrazioni interessate individuano l'elenco delle articolazioni che, già nel periodo di operatività della predetta contabilità speciale unica, effettueranno la gestione delle spese relative al fondo scorta integralmente in regime di contabilità ordinaria. L'elenco di tali articolazioni è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente alla richiesta di apertura della nuova contabilità speciale o comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. 2. Considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilità speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dà conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilità speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all', comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. 3. In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilità alle nuove modalità operative.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-12;116#art-10

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