DECRETO LEGISLATIVO·n. 28·29 gennaio 1948
Delegazione al Presidente della Repubbllca per la concessione di amnistia e di indulto
Vigente dal 25 giugno 1956 6 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Visto l'art. 4 del decr
Art. 2Il Presidente della Repubblica, altresì delegato a concedere indulto: I) per i delitti ind
Art. 3L'amnistia e l'indulto, da concedere a norma, degli articoli precedenti, riflettono i reat
Art. 4Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pe
Art. 5Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire: I) che l'amnistia si applic
Art. 6Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzett