Art. 4

In vigore dal 7 feb 1948
Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione; c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti; d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;28#art-4

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