Art. 2
In vigore dal 7 feb 1948
Il Presidente della Repubblica, altresì delegato a concedere indulto:
I) per i delitti indicati nell', n. 1, fuori dei casi nei quali si applica l'amnistia, limitatamente alle pene della>
reclusione non superiore a tre anni e della multa non superiore a lire centomila; di altrettanto sono da ridurre quelle superiori;
II) per i delitti colposi, limitatamente alle pene della reclusione non superiore a due anni e della multa non superiore a lire cinquantamila; di altrettanto sono da ridurre quelle superiori;
III) per i delitti, escluso quello di cui all'art. 575 del Codice penale, connessi a delitti politici, ai sensi dell'art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale, limitatamente alle pene detentive non superiori a dieci anni e alle pene pecuniarie, quando sono stati compiuti, non oltre il 18 giugno 1946, da coloro che appartennero a formazioni partigiane od al Corpo italiano di liberazione; di altrettanto sono da ridurre le pene detentive superiori;
IV) per i delitti, preveduti nell', n. III, fuori dei casi nei quali si applica l'amnistia, mediante commutazione della pena dell'ergastolo in quella della reclusione per trenta anni, e riduzione di un terzo delle altre pene detentive, con un minimo di riduzione di anni tre. Le pene detentive non superiori ad anni tre e le pene pecuniarie saranno interamente condonate.
La commutazione della pena dell'ergastolo nella pena detentiva, non si deve applicare quando l'ergastolo stato sostituito alla pena di morte per effetto del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;28#art-2