Art. 1
In vigore dal 7 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 79 della Costituzione;
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV, della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:
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Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere:
I) amnistia per i delitti preveduti dalle leggi, le quali disciplinano il conferimento agli ammassi del grano, dell'orzo, della segala, del granoturco, del risone, dell'olio e degli altri prodotti agricoli, nonché dei grassi suini, del latte, del burro e degli altri generi alimentari:
a) se il fatto è stato commesso su quantitativi esigui e tali da fare ritenere che il colpevole ha agito al fine di provvedere al fabbisogno dell'alimentazione familiare od alle esigenze della propria azienda agricola;
b) ovvero se il colpevole, non avendo in tutto o in parte osservato le norme relative al conferimento dei generi suddetti all'ammasso entro il termine originariamente indicato, si è uniformato alle norme medesime entro il nuovo termine che sia stato successivamente fissato dall'ufficio competente;
II) amnistia per le contravvenzioni;
III) amnistia per i delitti politici per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, con esclusione dei delitti preveduti nei capi I, II, IV e V, titolo I, libro II del Codice penale e dei reati preveduti nell' del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;28#art-1