Art. 5

In vigore dal 7 feb 1948
Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire: I) che l'amnistia si applichi anche ai recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell'art. 99 del Codice penale, fermo restando il divieto di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 151 del Codice predetto e salvo il disposto del successivo n. II; II) che l'amnistia, di cui all', n. I, non si applichi a chi, alla data del presente decreto, abbia riportato una o più condanne a pena detentiva per i reati preveduti nelle leggi riguardanti il conferimento agli ammassi, dei generi indicati nel suddetto , n. 1; che non si applichi neppure quando il genere vincolato sia stato trasportato ovvero fosse destinato ad essere trasportato fuori del territorio nazionale; III) che il condono non si applichi: a) in caso di condanna per reati esclusi dall'amnistia, a norma dell', n. III; b) nei casi a cui si riferisce il divieto indicato nel n. I, e nei casi preveduti nel n. II del presente articolo; c) a coloro che, alla data del presente decreto, si trovino in stato di latitanza, se non si costituiscono in carcere entro tre mesi dalla data stessa, salvo che la pena debba essere condonata interamente; IV) che il condono è revocato di diritto, qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;28#art-5

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