Art. 3

In vigore dal 7 feb 1948
L'amnistia e l'indulto, da concedere a norma, degli articoli precedenti, riflettono i reati commessi a tutto il 18 dicembre 1947, salvo quanto è stabilito nell', n. III, e non si applicano al reati militari ed a quelli finanziari, nè hanno effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sull'avocazione dei profitti di regime.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;28#art-3

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