Art. 8
Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie
1. Gli non si applicano alle procedure di valutazione della conformità per le quali l’organismo notificato e il fabbricante hanno firmato un accordo scritto prima del 25 febbraio 2027.
2. L’, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano alle procedure di valutazione della conformità per le quali l’organismo notificato e il fabbricante hanno firmato un accordo scritto dopo il 25 maggio 2027.
3. Gli non si applicano agli esami delle ricertificazioni dei certificati che scadono prima del 25 novembre 2027.
Storico versioni
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Procelex:32026R0977#art-8