Art. 4
Monitoraggio della durata e dei costi
Monitoraggio della durata e dei costi
1. L’organismo notificato istituisce, documenta e attua, nell’ambito del suo sistema di gestione della qualità di cui all’allegato VII, punto 2.1, del regolamento (UE) 2017/745 e all’allegato VII, punto 2.1, del regolamento (UE) 2017/746, un sistema per monitorare la durata delle attività di valutazione della conformità e i relativi costi.
2. Il sistema di monitoraggio di cui al paragrafo 1 fornisce le informazioni seguenti:
a)
in merito alla durata delle attività di valutazione della conformità:
i)
la percentuale delle attività di valutazione della conformità completate nel rispetto dei termini massimi di cui all’;
ii)
la durata mediana delle attività di valutazione della conformità dalla data della domanda alla data della certificazione, in giorni;
b)
in merito ai costi delle attività di valutazione della conformità, il costo totale mediano delle attività di valutazione della conformità completate, in euro.
Il costo totale delle attività di valutazione della conformità è inteso come la somma di tutte le tariffe applicate da un organismo notificato a un fabbricante per le attività svolte nei termini previsti, compresi eventuali oneri amministrativi.
3. Il sistema di monitoraggio di cui al paragrafo 1 fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), per le attività seguenti:
a)
le attività di valutazione della conformità svolte conformemente all’allegato IX, capi I e II, all’allegato X e all’allegato XI, parti A o B, del regolamento (UE) 2017/745 o all’allegato IX, capi I e II, agli allegati X e XI del regolamento (UE) 2017/746;
b)
la valutazione delle modifiche di cui all’, paragrafo 3.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno l’organismo notificato redige una relazione annuale sui tempi e costi delle attività di valutazione della conformità che presenta le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. La relazione prende in considerazione le attività di valutazione della conformità completate dall’organismo notificato nel corso dell’anno precedente. L’organismo notificato pubblica la relazione sul proprio sito web e ne informa l’autorità responsabile dell’organismo notificato e la Commissione.
Storico versioni
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