Art. 7

Decisione relativa alla ricertificazione

Decisione relativa alla ricertificazione 1.   Ai fini dell’adozione della decisione relativa alla ricertificazione di cui all’allegato VII, punto 4.11, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/745 e all’allegato VII, punto 4.11, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/746, l’organismo notificato, nell’ambito delle sue procedure documentate, limita le attività di ricertificazione alla valutazione della documentazione di cui all’, paragrafi 1 e 2, e all’, paragrafo 1, a seconda dei casi. 2.   L’organismo notificato garantisce che, nell’ambito delle sue procedure documentate, la decisione sia presa e i certificati siano rinnovati entro un termine massimo di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del riesame finale di cui all’, paragrafo 4, lettera f), o all’, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento, a seconda dei casi, fino al giorno in cui i certificati sono rilasciati e inseriti in Eudamed, conformemente all’allegato VII, punto 4.8, del regolamento (UE) 2017/745 o all’allegato VII, punto 4.8, del regolamento (UE) 2017/746, a seconda dei casi. 3.   Se la decisione sul rinnovo del certificato è presa più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato, in deroga al paragrafo 2 il periodo massimo di 20 giorni inizia tre mesi prima della data di scadenza di tale certificato.
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