Art. 158

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1.   Fatto salvo l’, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette: a) ai dazi all’importazione o ad altri oneri, compresi dazi antidumping, dazi compensativi o misure di salvaguardia; b) a misure di politica commerciale diverse da quelle che vietano l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione o l’uscita dallo stesso. 2.   Le condizioni per vincolare le merci al regime di perfezionamento attivo sono le seguenti: a) un’autorizzazione è stata concessa a norma dell’ e del presente articolo; b) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; c) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali; e d) le merci sono arrivate al luogo di svincolo per il regime doganale. 3.   Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo alla condizione che le merci vincolate a tale regime, fatto salvo l’uso di accessori per la produzione, possano essere identificate nei prodotti trasformati. Nel caso di cui all’, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni ivi previste per le merci equivalenti. 4.   In aggiunta ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato anche per le seguenti merci: a) merci destinate a essere oggetto di operazioni per garantire la loro conformità a requisiti tecnici per l’immissione in libera pratica; b) merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali in conformità dell’. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
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