Art. 160
Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare
Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare
1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare che una parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o dei prodotti trasformati sia oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale dell’Unione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la riesportazione temporanea per perfezionamento complementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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