Art. 162
Riparazione o sostituzione gratuita di merci
Riparazione o sostituzione gratuita di merci
1. Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione o la sostituzione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base a un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia, oppure a causa dell’esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, o ancora a motivo del fatto che le merci non rispondevano alle specifiche richieste dal compratore al venditore delle stesse, le merci possono beneficiare di un’esenzione totale dai dazi all’importazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.
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