Art. 159

Periodo per l’appuramento

Periodo per l’appuramento 1.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo per l’appuramento del regime di perfezionamento attivo in conformità dell’. Tale periodo decorre dalla data in cui le merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo e tiene conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare detto regime. 2.   Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, una proroga ragionevole del periodo stabilito a norma del paragrafo 1. L’autorizzazione può specificare che un periodo che comincia il in un mese, trimestre o semestre deve scadere l’ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre successivo. 3.   In caso di esportazione anticipata a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), l’autorizzazione stabilisce il periodo entro cui le merci non unionali devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo. Nello specificare tale periodo, le autorità doganali tengono conto del tempo necessario per l’approvvigionamento e il trasporto nel territorio doganale dell’Unione, quale indicato dal richiedente. Tale periodo è fissato in mesi e non supera i 12 mesi. Esso decorre dalla data in cui i prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti sono vincolati al regime di esportazione.
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