Art. 157

Tasso di rendimento

Tasso di rendimento Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato negli atti giuridici dell’Unione relativi a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell’operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso. Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento delle operazioni di perfezionamento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente all’.
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