Art. 133

Merci equivalenti

Merci equivalenti 1.   Le merci equivalenti sono merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo le merci equivalenti sono merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo. Salvo nei casi specifici da stabiliti nella normativa doganale, le merci equivalenti presentano lo stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 («nomenclatura combinata»), la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono. 2.   A condizione che sia garantito l’ordinato svolgimento della procedura speciale, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano le seguenti azioni: a) l’uso di merci equivalenti nell’ambito dei regimi di deposito doganale, di zona franca e di uso finale; b) l’uso di merci equivalenti nell’ambito del regime di ammissione temporanea, in casi specifici stabiliti nella normativa doganale; c) l’uso di merci equivalenti nell’ambito del regime di perfezionamento attivo; d) nel caso del regime di perfezionamento attivo con esportazione anticipata, l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono; e) l’uso di merci equivalenti nell’ambito del regime di perfezionamento passivo; f) nel caso del regime di perfezionamento passivo con importazione anticipata, l’importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’esportazione delle merci che sostituiscono. Si considera che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato soddisfi la condizione relativa all’ordinato svolgimento della procedura speciale se l’attività relativa all’uso di merci equivalenti per il regime interessato è stata presa in considerazione al momento in cui a tale operatore economico è stata concessa un’autorizzazione di cui all’ o 31. 3.   L’uso di merci equivalenti non è autorizzato nei casi seguenti: a) se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all’ sono effettuate in regime di perfezionamento attivo; b) se un divieto di restituzione dei dazi all’importazione, o di esenzione dagli stessi, si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo per i quali è rilasciata o compilata una prova dell’origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l’Unione e alcuni paesi terzi o gruppi di tali paesi; c) se comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione, o d) se ciò è previsto in atti giuridici dell’Unione. 4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo e laddove i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all’esportazione se non fossero esportati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell’autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi all’esportazione nel caso in cui le merci non unionali non siano importate entro il periodo di cui all’, paragrafo 3. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento: a) stabilendo i casi specifici di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo; b) stabilendo le condizioni di utilizzo delle merci equivalenti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; c) stabilendo i casi specifici di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo in cui merci equivalenti sono utilizzate nell’ambito del regime di ammissione temporanea; e d) specificando i casi in cui l’uso di merci equivalenti non è autorizzato conformemente al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’uso di merci equivalenti autorizzato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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