Art. 134

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1.   Al momento della loro entrata nel territorio doganale dell’Unione, le merci sono vincolate a un regime di transito senza che muti la loro posizione doganale a norma dell’, paragrafo 2, a meno che non siano già state vincolate a un regime di transito di cui agli o a un altro regime doganale entro il termine di cui all’, paragrafo 5. 2.   Il titolare del regime di transito è considerato l’importatore o l’esportatore delle merci ed è tenuto al pagamento dei dazi doganali e degli oneri, salvo se le autorità doganali dispongono di dati relativi a un’altra persona che la identifichino come l’importatore o l’esportatore.
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