Art. 132
Manipolazione usuali
Manipolazione usuali
1. Le merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.
2. Le merci destinate alle vendite a distanza da un deposito doganale privato per le vendite a distanza di cui all’ possono essere oggetto delle manipolazioni usuali strettamente necessarie al fine di preparare la vendita a distanza.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando le manipolazioni usuali delle merci di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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